TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 11.
(Casi di esclusione dall'immediato avvio dell'intervento).

      Soppresso.

      1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 è esclusa per i profili attinenti:

          a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;

          b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;

          c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.

      2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì:

          a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

          b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;

          c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;

          d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;

          e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;


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          f) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;

          g) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio.