Soppresso. | |||||||||||||
1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 è esclusa per i profili attinenti:
a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;
b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.
2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì:
a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;
c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;
d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
g) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio.
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